di Aldo Campeti
Sviscerare e analizzare il concetto di imprenditore equivale a comprenderne l’importanza e l’interesse che riveste nell’ordinamento giuridico e nella nostra società contemporanea
Il termine imprenditore, segnatamente negli ultimi decenni, è divenuto di ampio uso comune, entrato nel linguaggio abituale, con accezioni più o meno positive, ad indicare il singolo individuo che crea, sviluppa, gestisce l’impresa o a specificare la categoria degli stessi imprenditori, distinguendola e spesso contrapponendola alle altre presenti nel panorama economico e sociale. Nonostante l’uso diffuso, spesso distorto, talvolta abusato del termine, in pochi hanno una conoscenza approfondita del reale significato semantico e degli aspetti giuridici e socioeconomici che esso comporta. Sviscerare e analizzare il concetto di imprenditore equivale a comprenderne appieno l’importanza e l’interesse che riveste nell’ordinamento giuridico italiano e nella società contemporanea.
Il sostantivo imprenditore è riconducibile al verbo imprendere (derivante dal latino imprehendere testualmente “prendere sopra di sé”), a specificare l’avvio di un comportamento, di un’attività. Imprenditore è colui che compie tale azione, colui che inizia un’attività, carica su di sé l’iniziativa. Dapprincipio, l’azione avviata non presentava forzatamente caratteri di natura economica. Dal XVIII secolo comincia ad affacciarsi l’uso del termine per denotare un’attività prettamente economica, accezione che diventa pressoché esclusiva nel corso del tempo. Con lo sviluppo dell’economia capitalistica l’imprenditore si colloca al centro della scena, l’uso del termine si lega ai concetti che nel corso degli anni diventano preponderanti come la crescita, la produttività, l’innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione.
Ma cosa fa di un individuo un imprenditore? Quando effettivamente si acquisisce la qualifica di imprenditore? L’ordinamento legislativo italiano definisce in maniera puntuale la figura dell’imprenditore.
Secondo il Codice Civile, specificatamente nell’articolo 2082, è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Tale norma rappresenta uno dei cardini dell’intera disciplina delle attività economiche nel nostro sistema giuridico, il principio fondamentale con il quale il legislatore stabilisce i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono presentare i soggetti per poter essere giuridicamente considerati imprenditori. È il comportamento del singolo individuo, caratterizzato da determinati requisiti, che determina il conseguimento della qualifica di imprenditore. Suddetta disposizione, così come lo statuto generale dell’imprenditore, si applica ad ogni tipo di imprenditore previsto dall’ordinamento.
In pochi hanno una conoscenza approfondita del reale significato del termine e degli aspetti giuridici che comporta. Eppure…
Il Codice Civile fissa tre tipi di imprenditore: commerciale, agricolo, piccolo imprenditore. Tali distinzioni risultano fondamentali per gli effetti fiscali, previdenziali, contabili che generano nelle diverse categorie. Il momento esatto in cui si acquista la qualifica e quindi si rientra nella disciplina dell’imprenditore non è di facile individuazione vista la serie di atti che vanno compiuti per avviare un’attività economica d’impresa. La dottrina ritiene che l’attività imprenditoriale inizi nel momento in cuisi sia organizzato il complesso di beni necessari per esercitare attività d’impresa e tale complesso sia inserito nel ciclo produttivo. A differenza di quanto avviene per l’imprenditore, non esiste la nozione di impresa nel complesso di norme del nostro ordinamento. Il legislatore non fa nessun riferimento al concetto di impresa, non si occupa di fornirne una definizione. Tale condotta può sembrare priva di logica e apparire come una mancanza normativa. In realtà il legislatore ha preferito circoscrivere dettagliatamente la figura dell’imprenditore con la precisa volontà di non delimitare il concetto di impresa entro rigidi parametri, prevedendo la comparsa e lo sviluppo di nuove e molteplici realtà d’impresa. Il significato di impresa si ricava dalla nozione di imprenditore, per la quale impresa è l’attività svolta dall’imprenditore, contraddistinta dal fine specifico della produzione o dello scambio di beni e servizi e con i caratteri fondamentali dell’organizzazione, dell’economicità e della professionalità. Per attività economica si intende attività basata su principi e leggi economiche che ne regolano la struttura e l’andamento.
La dottrina si divide sul senso di economicità; una parte considera l’attività economica come l’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi; un’altra parte della dottrina intende per economica l’attività che si basa sull’andamento economico, esercizio dell’attività garantito dai ricavi che coprono i costi di gestione per raggiungere l’obiettivo del pareggio. Una attività non economica come quella intellettuale, anche se esercitata professionalmente e organizzata, non costituisce impresa né chi lo esercita è imprenditore. Il libero professionista o l’artista non esercita un’attività organizzata in forma d’impresa; questa prospettiva deriva anche dall’intenzione del legislatore di sottoporre i professionisti a regole specifiche per la caratteristica personale della prestazione.
Le attività produttive devono essere svolte in maniera economica, con lo scopo di ottenere benefici dai fattori produttivi utilizzati, ed esercitate professionalmente; non devono essere occasionali ma abituali; possono essere svolte anche su base discontinua come le attività stagionali, purché non siano accidentali. L’attività di impresa deve essere organizzata e coordinata; senza organizzazione dei fattori produttivi, sia come capitale che come lavoro, non può esserci attività di impresa. Deve utilizzare i propri o gli altrui fattori di produzione, come il capitale e il lavoro, per organizzare e coordinare l’attività. L’impresa è caratterizzata dal fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, quindi è attività che crea nuova ricchezza. Non deve essere organizzata per il soddisfacimento dei propri bisogni, chi produce per sé e svolge attività di godimento non è qualificabile come imprenditore. Un aspetto molto dibattuto dalla dottrina è se lo scopo di lucro sia o meno elemento essenziale dell’attività imprenditoriale.
Si ritiene, dalla maggior parte della dottrina, che lo scopo di lucro non costituisca un elemento costitutivo dell’attività di impresa ma faccia parte delle conseguenze naturali dello stesso concetto di impresa. Anche se è considerato normale il fatto che l’impresa sia atta al profitto e l’imprenditore sia animato dalla massimizzazione dello stesso, lo scopo di lucro di una società non è espressamente richiesto dalla legge. Il fine lucrativo non è considerato necessario dal legislatore, ne consegue che rientrano nel concetto giuridico di impresa tutte le diverse categorie, dalle imprese private con fini di lucro alle imprese pubbliche, da quelle mutualistiche alle imprese sociali.
Imprenditore e impresa costituiscono le entità principali del sistema di mercato in cui viviamo, i soggetti sui quali si concentra la legislazione economica, in particolare il diritto commerciale, con l’obiettivo di regolarne ilfunzionamento e favorirne lo sviluppo.